Spazio ferroviario unico europeo. La Corte di giustizia si pronuncia sull’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari

In data 15 luglio 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑60/20, «Latvijas dzelzceļš» VAS contro Valsts dzelzceļa administrācija, sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 6, della Direttiva 2012/34/UE nonché dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Latvijas Dzelzceļš» VAS (“Latvijas”) e la Valsts dzelzceļa administrācija (amministrazione nazionale lettone delle ferrovie) in merito alla decisione di quest’ultima che impone alla Latvijas, nella sua qualità di gestore dell’infrastruttura ferroviaria pubblica in Lettonia, di garantire l’accesso dell’impresa ferroviaria «Baltijas Ekspresis» AS (“Baltijas”) al deposito di Ventspils (Lettonia), in quanto “impianto di servizio”, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasporto ferroviario.

In data 5 settembre 2017, la Latvijas aveva notificato alla Baltijas la risoluzione unilaterale del contratto di locazione dell’edificio di deposito di locomotive di Ventspils, presso cui quest’ultima effettuava attività di manutenzione e riparazione delle locomotive, volendo riassegnarlo per immagazzinare il proprio materiale rotabile utilizzato per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. A seguito del reclamo da parte dalla Baltijas, tuttavia, l’amministrazione ferroviaria aveva ordinato alla Latvijas di garantire l’accesso al deposito di Ventspils, in quanto impianto di servizio, nonché ai servizi forniti nella stessa. Di conseguenza, dopo aver proposto un ricorso volto all’annullamento di tale decisione dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale), la Latvijas aveva interposto appello avverso il suo rigetto dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale lettone; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13, paragrafi 2 e 6, della Direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di fornire a tutte le imprese ferroviarie un accesso non discriminatorio, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, di tale direttiva, agli impianti di servizio di cui al suo allegato II, punto 2, possa essere imposto dall’organismo di regolamentazione non solo agli operatori di impianti di servizio, ma anche ai proprietari di siffatti impianti che non ne sono gli operatori.

Secondo la Corte, tuttavia, l’articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva 2012/34 non può essere interpretato nel senso che l’obbligo di garantire un accesso non discriminatorio agli impianti di servizio gravi anche sul proprietario dell’impianto interessato, qualora quest’ultimo non possa essere considerato il suo operatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di tale direttiva.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13, paragrafo 6, della Direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che consente al proprietario di un edificio che ospita un impianto di servizio, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, di tale direttiva, di porre fine a un contratto di locazione relativo a tale edificio al fine di riassegnare quest’ultimo ad uso proprio.

Secondo la Corte, tuttavia, la possibilità per il proprietario dell’infrastruttura di risolverne, sulla base del diritto nazionale, il relativo contratto di locazione e di procedere alla riconversione della medesima non può essere valutata sulla base dell’articolo 13, paragrafo 6, della Direttiva 2012/34, dal momento che tale disposizione presuppone che l’impianto di servizio di cui trattasi non sia stato utilizzato per almeno due anni consecutivi.

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla terza, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13, paragrafo 6, della Direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso di obbligare l’organismo di regolamentazione a verificare solo se l’operatore dell’impianto di servizio abbia realmente deciso di riconvertirlo.

Marco Stillo

Share: