Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia. La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo per l’autorità competente di concedere agli operatori una compensazione di servizio pubblico

In data 8 settembre 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑614/20, Lux Express Estonia AS contro Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, sull’interpretazione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nonché dell’articolo 2, lettera e), dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lux Express Estonia AS (“Lux”) e il Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero estone dell’Economia e delle Comunicazioni) in merito al rifiuto di quest’ultimo di risarcire il danno che tale società asseriva di avere subito a causa dell’esecuzione dell’obbligo, previsto dal diritto estone, di trasportare gratuitamente e senza compensazione da parte dello Stato estone alcune categorie di passeggeri.

In data 5 giugno 2019, la Eesti Buss OÜ (“Eesti”) e la Lux avevano presentato una domanda di indennizzo al ministro dell’Economia e delle Infrastrutture a titolo di lucro cessante che esse sostenevano di avere subito nel corso del 2018 a causa dell’obbligo, previsto all’articolo 34 dell’ühistrandiseadus (legge sui trasporti pubblici; “ÜTS”), di trasportare gratuitamente, senza compensazione dello Stato, alcune categorie di passeggeri nell’ambito della prestazione di servizi regolari di trasporto commerciale nel territorio estone. Poiché, tuttavia, il ministro dell’Economia e delle Infrastrutture aveva respinto tale domanda, la Lux si era rivolta al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, lettera e), del Regolamento n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “obbligo di servizio pubblico” di cui a tale disposizione, quello per le imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio di trasporto di linea su strada, per via navigabile e per ferrovia, previsto dall’articolo 34 dell’ÜTS, di trasportare gratuitamente e senza ricevere una compensazione da parte dello Stato alcune categorie di passeggeri, in particolare i bambini in età prescolare e talune categorie di persone con disabilità.

Secondo la Corte, l’articolo 34 dell’ÜTS, nella misura in cui impone a qualsiasi impresa che effettua nel territorio nazionale un servizio di trasporto di linea su strada e per ferrovia di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, segnatamente, i bambini in età prescolare e talune categorie di persone con disabilità, prevede un “obbligo di servizio pubblico”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del Regolamento n. 1370/2007.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva, in caso di risposta affermativa alla prima questione, i) se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), del Regolamento n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di escludere la concessione alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia di una compensazione per i costi sostenuti in cambio dell’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico, e ii) nell’ipotesi in cui tali autorità possano escludere la concessione di tale compensazione, quali siano le condizioni in presenza delle quali esse possano avvalersi di tale possibilità.

Secondo la Corte, le autorità competenti sono tenute a concedere alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia una compensazione per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dal rispetto dell’obbligo per tali imprese, stabilito da una norma generale, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, in particolare, i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità.

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva i) se l’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento norme generali dirette a fissare tariffe massime per categorie di passeggeri diverse da quelle contemplate da tale disposizione, e ii) se l’obbligo di notifica, previsto da detta disposizione e dall’articolo 108 TFUE, si applichi anche alle norme generali escluse dall’ambito di applicazione di detto regolamento che non prevedono la concessione di alcuna compensazione di servizio pubblico.

Secondo la Corte, le compensazioni per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, finalizzati a stabilire tariffe massime per talune categorie di passeggeri, devono essere concesse conformemente ai principi definiti nell’articolo 4, nell’articolo 6 e nell’allegato del Regolamento n. 1370/2007, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. La compensazione non può eccedere un importo corrispondente all’effetto finanziario netto, equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico, le quali sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto.

Marco Stillo

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