La Corte di Giustizia si pronuncia sull’obbligo per lo Stato Membro di designare un’unica autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme di sicurezza dell’aviazione civile
In data 10 luglio 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑783/23, Liège Airport Security SA contro État belge, sull’interpretazione dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 300/2008. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Liège Airport Security SA (“Liège Airport Security”) e l’État belge (Stato belga) in merito ad un’ammenda inflitta da agenti del service public fédéral Intérieur (servizio pubblico federale dell’Interno; SPF) a tale società in seguito all’accertamento di violazioni di una normativa nazionale relativa alle imprese di sicurezza privata.
In data 16 marzo 2018, alcuni funzionari del SPF si erano recati presso l’aeroporto di Liegi-Bierset per effettuare un controllo di conformità alla legge in materia di sicurezza privata, nell’ambito del quale avevano riscontrato che due dipendenti della Liège Airport Security svolgevano attività rientranti in compiti specifici di vigilanza privata ai sensi della relativa legge in materia senza tuttavia essere stati autorizzati dal Ministero dell’Interno. Di conseguenza, il SPF aveva sanzionato sia la società che i suddetti dipendenti.
La Liège Airport Security, pertanto, aveva proposto ricorso dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese). Poiché tale ricorso era stato respinto, la società si era rivolta alla Cour de Cassation (Corte di Cassazione; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 9 del Regolamento n. 300/2008 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità diversa da quella competente designata ai sensi di tale disposizione sia incaricata di controllare se una persona giuridica di diritto privato e i suoi dipendenti, che svolgono compiti di sicurezza all’interno di un aeroporto nazionale, rispettino gli obblighi che derivano da una normativa che disciplina l’esercizio di attività di sicurezza privata.
Secondo la Corte, l’autorità competente di cui all’articolo 9 del Regolamento n. 300/2008 si distingue dagli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza dell’aviazione civile per il fatto di essere incaricata di garantire, a livello nazionale, il coordinamento e il monitoraggio del rispetto delle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4 di tale regolamento. Di conseguenza, a condizione che siano rispettate le prerogative dell’autorità competente designata in conformità all’articolo 9 del Regolamento n. 300/2008, quest’ultimo non obbliga uno Stato Membro ad assicurarsi che tale autorità sia l’unica competente a controllare il rispetto di tutti gli aspetti legati all’ambito della sicurezza dell’aviazione civile sul piano nazionale.
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